Lo Statuto

Rep.gen.n. 17439 - Raccolta n. 9363
Atto costitutivo di Fondazione
REPUBBLICA ITALIANA
Il diciassette aprile duemiladodici (17/04/2012) in Bologna, Via Monte Grappa n. 3.
Innanzi a me dr avv. Lorenzo Luca, Notaio in Castiglione dei Pepoli, iscritto nel ruolo del Distretto notarile di Bologna,
assistito dalle signore dr Marzocchi Mirta, nata a Bologna il 12 giugno 1970, domiciliata a Bologna, Via Bombicci n. 15, e
Pozzi Antonella, nata a Porretta Terme (BO) il 25 maggio 1965, domiciliata a Porretta Terme, località Greppe n. 62, testimoni note e idonee, sono presenti i signori:
Argelli Maura, nata a Bologna il 20 agosto 1956, codice fiscale RGL MRA 56M60 A944M, residente a Bentivoglio (BO), Via Capo d'Argine n. 12/2,
Muran Paolo, nato a Bologna il 28 giugno 1955, codice fiscale MRN PLA 55H28 A944I, residente a Bologna Via Carracci n. 63,
Bettini Piero, nato a Bologna il 4 dicembre 1956, codice fiscale BTT PRI 56T04 A944K, residente a Bentivoglio (BO), Via Della Pace n. 14/2,
cittadini italiani, della identità personale dei quali sono certo.

STATUTO della "FONDAZIONE BONZI ARGELLI”

Articolo 1 - Costituzione
È costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e senza limite di durata una Fondazione denominata “FONDAZIONE BONZI ARGELLI”.

Articolo 2 – Sede
La Fondazione ha sede a Bentivoglio, Via Capo D’Argine n. 12.
L’eventuale trasferimento della sede all’interno dello stesso Comune di cui sopra, non costituirà modifica del presente Statuto. Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3 – Scopi istituzionali

La fondazione non ha scopo di lucro e si propone di promuovere ed organizzare attività di utilità sociale rivolte all'integrazione in ogni sua forma, nella convinzione che il riconoscimento e la tutela della diversità e della complessità sia una ricchezza da salvaguardare, con ciò intendendosi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni attività diretta al raggiungimento della integrazione psichica, fra le parti del sè, alla integrazione sociale, fra sè e gli altri e fra le diverse culture, alla integrazione fra i diversi saperi, alla integrazione economica fra soggetti di diversa estrazione sociale, alla integrazione ambientale fra diverse forme di vita, integrazione fra diverse forme di mobilità con particolare attenzione alla mobilità sostenibile (sentieri e ciclovie ). Le attività volte alla realizzazione di questi scopi saranno svolte principalmente nell'ambito dei Comuni di Bentivoglio e di Bologna e nel territorio della regione Regione Emilia Romagna
Le finalità dell’Ente sono realizzate attraverso molteplici iniziative fra le quali:
a) la promozione ed organizzazione di mostre, aste di beneficenza, convegni, manifestazioni, incontri, dibattiti culturali, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e la pubblicazione di libri relativi alle tematiche trattate;
b) la promozione di raccolta fondi, comunque finalizzate al perseguimento degli obiettivi della Fondazione;
c) la partecipazione ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; questa potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.
d) la fondazione potrà sostenere direttamente cooperative sociali con finalità coerenti con gli scopi della fondazione o delegare loro la realizzazione di iniziative promosse dalla fondazione stessa
La Fondazione assolverà i propri scopi attraverso la gestione e la amministrazione dei beni conferiti dalla Signora Maura Argelli al momento della sua costituzione nonché attraverso le oblazioni, donazioni ed erogazioni di quanti abbiano desiderio al potenziamento dell’istituzione.

Articolo 4 – Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili ed idonee per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
c) stipulare convenzioni o contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività rientranti nei propri scopi istituzionali;
d) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciali;
f) realizzare ogni altra iniziativa ritenuta idonea per il conseguimento delle finalità della Fondazione o per l’incremento del suo patrimonio.

Articolo 5 – Patrimonio

Per garantire il funzionamento della Fondazione stessa, il suo patrimonio viene assicurato dal Fondatore, come indicato nell’atto costitutivo e attraverso ulteriori eventuali incrementi deliberati dai suoi organi sociali.
Il patrimonio della Fondazione è composto:
- dal fondo di dotazione costituito dai beni costituenti il patrimonio iniziale come risulta dall’atto costitutivo,
- tutti i conferimenti successivi siano essi mobili, immobili od altre utilità, che perverranno a qualsiasi titolo e da qualsiasi soggetto sia pubblico che privato, alla fondazione.
Tali conferimenti saranno destinati al fondo di dotazione solo se espressamente previsto, in caso contrario verranno attribuiti al fondo di gestione,
- dal fondo di gestione, costituito dai beni conferiti come risulta dall’atto costitutivo,
-dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, aventi ad oggetto qualsiasi bene materiale od immateriale,
- da eventuali altri contributi, attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai contributi dei Fondatori e dei Partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse,
- da qualsiasi altro bene ed utilità che non sia espressamente devoluta al fondo di dotazione.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
La Fondazione potrà accedere ai finanziamenti specificamente stanziati da normative internazionali, comunitarie, statali e regionali.

Articolo 6 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 di dicembre di ciascun anno.
Il bilancio dev’essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell’esercizio.
Il bilancio dev’essere redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423 ss. del codice civile, ove applicabili, tenendo conto delle peculiarità non lucrative della Fondazione.
Nel bilancio devono essere indicate eventuali eccezioni ai principi richiamati negli artt. 2423 ss. del codice civile.
Il bilancio viene approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Qualora particolari esigenze lo richiedano l’approvazione del bilancio potrà avvenire entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
La Fondazione opera secondo criteri di corretta economicità, efficienza e trasparenza.
Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della
Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti del bilancio approvato, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.
È vietata la distribuzione degli utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 7 – Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:
a) il Presidente;
b) il Vice Presidente;
c) il Consiglio di Amministrazione;
d) l’Assemblea di Partecipazione.

Articolo 8 Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato dallo stesso su indicazione del Fondatore Sig.ra Maura Argelli.
Presidente a vita o fino a rinuncia è il Fondatore Sig.ra Maura Argelli.
Non vi è vincolo alcuno di incompatibilità di tale carica con la figura del Fondatore.
Ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste davanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando a tale scopo i professionisti in materia legale necessari alla costituzione in giudizio.
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; esso può delegare singoli compiti al Vice Presidente, il quale, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni. In caso di urgenza il Presidente adotta ogni provvedimento opportuno che dovrà essere sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva.
In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
La carica ha durata di tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della sua carica e può essere riconfermata.

Articolo 9 – Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell’assenza o impedimento del Presidente.
Egli inoltre esercita quelle determinate attribuzioni cui gli vengono delegate dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.
Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Fondatore Sig.ra Maura Argelli.
La carica ha durata di tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della sua carica e può essere riconfermata.

Articolo 10 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di cinque.
Di esso fanno parte:
a) il Fondatore Sig.ra Maura Argelli, vita sua natural durante;
b) persone designate dal Fondatore, anche in forma testamentaria, e in mancanza dalle persone designate dal trustee del suo erede, e in assenza di tali designazioni dagli eredi stessi del Fondatore.
In caso di morte o rinuncia del Fondatore, il consiglio di amministrazione potrà nominare a maggioranza un nuovo consigliere dopo aver chiesto un parere scritto ai soci fondatori se esistenti.
Il consiglio così ricomposto nominerà al suo interno presidente e vicepresidente.
La scelta espressa per la nomina dei consiglieri deve pervenire presso la sede della Fondazione, con missiva o mail avente data certa, entro e non oltre 30 giorni dalla data di comunicazione della avvenuta cessazione del consiglio o dei suoi singoli membri.
Il Consiglio di Amministrazione decade e si scioglie automaticamente nel caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri.
Nel termine di trenta giorni dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura disciplinata al precedente paragrafo b).
I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui sopra, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare ai propri membri tutti o parte dei suoi poteri da esercitarsi con firma singola o congiunta ad un altro o agli altri delegati, ad esclusione delle seguenti materie che restano di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:
- stabilire le linee generali dell’attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui all’artt. 3 e 4;
- approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- fissare il valore minimo delle quote dei Partecipanti;
- nominare i Fondatori di cui all’Art. 14;
- deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni ed altre forme contributive nonché all’acquisto e l’alienazione di beni mobili ed immobili;
- nominare il Presidente ed un Vice-Presidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- provvedere all’approvazione del Regolamento della Fondazione di cui al successivo Art. 21;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto;
- determinare in merito alle modalità di investimento del patrimonio da reddito della Fondazione;
- deliberare in merito alla stipulazione di convenzioni con Enti pubblici e/o privati.

Articolo 11 – Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno otto giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima.
Il Consiglio di Amministrazione inoltre può essere convocato mediante avviso inviato con posta elettronica. A tal fine, i membri che desiderano ricevere l’avviso di convocazione in via elettronica comunicano al Presidente e al Vice Presidente il loro indirizzo di posta elettronica. Il Consiglio di Amministrazione si intende regolarmente convocato qualora colui che ha inviato l’avviso di convocazione riceva dal destinatario un messaggio di posta elettronica attestante il ricevimento dell’avviso stesso.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora, precisando se la riunione avverrà in audio o video-conferenza. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti salvo quanto di seguito specificato; in caso di parità prevale il voto del Fondatore e in sua mancanza del Presidente o ancora del Vice Presidente.
Le votazioni si fanno per appello nominale; è consentito procedere a note scritte e riservate quando si tratta di questioni concernenti persone.
Per le deliberazioni che riguardano sia le modifiche statutarie che lo scioglimento della Fondazione, ma anche acquisizioni o cessioni immobiliari, e comunque atti che impegnino una spesa complessiva di importo superiore ad € 50.000 (euro cinquantamila/00) è richiesto il voto favorevole della maggioranza qualificata dei componenti il Consiglio di Amministrazione (2/3,3/4,4/5) e, comunque, l’approvazione del Fondatore Sig.ra Maura Argelli (e dopo la morte del
Fondatore del presidente e suo erede più anziano in linea retta).
Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al Consiglio stesso.
Il segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che viene sottoscritto da chi presiede e dal segretario stesso, nonché trascritto in ordine cronologico su apposito libro previamente vidimato.
Qualora le adunanze del Consiglio di Amministrazione si svolgano per audio o video-conferenza la riunione si considererà tenuta nel luogo dove si trovano il Presidente e il segretario della riunione con funzione verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 12 – Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:
- Fondatori;
- Partecipanti.

Articolo 13 – Fondatori

È Fondatore la Sig.ra Maura Argelli.
Possono divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata con la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e comunque con voto favorevole del Fondatore Sig.ra Maura Argelli, vita sua natural durante, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione od anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell’Art. 11 del presente Statuto, ovvero altre persone meritevoli per meriti culturali, artistici o professionali.

Articolo 14 – Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di “Partecipanti”, nominati tali con delibera adottata con la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e comunque con il voto favorevole del Fondatore Sig.ra Maura Argelli, vita sua natural durante, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo e con l’attribuzione di beni materiali od immateriali. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.
La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Articolo 15 – Partecipanti Esteri

Possono essere nominati Fondatori ovvero Partecipanti, a condizione di reciprocità, anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati od altre Istituzioni aventi sede all’Estero.

Art. 16 – Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione
La qualifica dei Partecipanti alla Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà facoltà, con modalità non recanti pregiudizio all’attività della Fondazione, ad accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima nonché quella di partecipare alle iniziative dell’Ente.

Art. 17 – Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione può decidere con la maggioranza dei suoi membri sia l’esclusione dei Fondatori successivi, di cui all’Art. 14, che l’esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
- morosità;
- inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.
I Fondatori ed i Partecipanti possono, in qualsiasi momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 18 – Assemblea di Partecipazione

Qualora alla Fondazione partecipino altri soggetti ai sensi degli articoli 14 e 15 del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione può istituire l’Assemblea di Partecipazione.
L’Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i partecipanti alla Fondazione e si riunisce almeno una volta all’anno. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea di Partecipazione formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.
L’Assemblea di Partecipazione è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata in periodo non recante pregiudizio all’attività della Fondazione stessa.
L’Assemblea di Partecipazione può riunirsi in forma plenaria non elettiva, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tal caso intervengono, oltre a tutte le categorie di partecipanti alla Fondazione, i rappresentanti degli uffici e/o delegazioni estere, nonché osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, istituzioni o enti italiani o esteri che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione nel loro Stato ovvero alla Fondazione medesima.

Articolo 19 – Simbolo della Fondazione

Simbolo della Fondazione e contrassegno delle sue attività è rappresentato, oltre che dal nome della Fondazione, dalla figura stilizzata di un puzzle.

Articolo 21 – Regolamento della Fondazione

Il Consiglio di Amministrazione potrà approvare il Regolamento della Fondazione per disciplinare:
a) l’esecuzione, l’attuazione e l’integrazione delle norme contenute nel presente Statuto;
b) le materie di cui manchi la disciplina statutaria;
c) l’organizzazione ed il funzionamento degli organi della Fondazione anche con riferimento ai rapporti tra i predetti soggetti in relazione alle funzioni ad essi assegnati dal presente Statuto.

Articolo 22 – Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Articolo 23 – Clausola di conciliazione ed arbitrato

Ogni controversia circa l'interpretazione ovvero l'esecuzione dell'atto costitutivo e del presente Statuto o di ogni integrazione e modifica dello stesso, fatta eccezione per quelle che riguardino i diritti indisponibili e pertanto non compromettibili per legge, dovrà essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione dell'organismo di conciliazione che verrà scelto dal Presidente del Tribunale di Bologna su istanza della parte interessata, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta ed il cui regolamento le parti sin da ora accettano.
Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti dovessero concordare per iscritto.
L'obbligo del preventivo tentativo di conciliazione non preclude alle parti il diritto di attivare procedimenti cautelari anche inaudita altera parte.
Qualora entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'inizio della conciliazione, ovvero nel diverso periodo che le parti avessero concordato per iscritto, la controversia non sia stata ancora risolta, ovvero entro il successivo termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua conclusione con esito negativo, la controversia sarà devoluta alla decisione di un arbitro unico, ovvero da un collegio il cui numero sia stato concordato per iscritto dalle parti, nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna.
L'arbitro, ovvero il Collegio arbitrale, funzionerà e giudicherà con arbitrato rituale secondo diritto e provvederà anche sulle spese e competenze a lui stesso spettanti nonché sulle controversie relative alla presente clausola ed agli eventuali provvedimenti cautelari.
L'arbitro dovrà pronunciarsi nel termine di 90 (novanta) giorni dall'inizio della procedura o nel diverso termine concordato tra le parti e qualora il lodo non fosse pronunciato entro il termine fissato o concordemente prorogato le parti saranno libere di adire il Tribunale competente.
Per tale ultima ipotesi, le parti convengono la competenza esclusiva ed inderogabile del Tribunale di Bologna.

Articolo 24 Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.